Indice degli argomenti
SLITTAMENTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (ART.17)
RILANCIO DEI PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (PIR) (ART.13-BIS)
MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEGLI UTILI DISTRIBUITI A SOCIETA’ SEMPLICI (ART.32-QUATER)
Introduzione
Vi presentiamo un approfondimento sui contenuti introdotti dal Decreto Legge Fiscale n.124/2019 convertito in legge dal Senato il 17/12/2019, con le norme fondamentali per gli operatori economici (ditte individuali, società di persone e società di capitali).
BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI
BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI A OPERATORI ECONOMICI CHE SONO SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI CANCELLAZIONE DELLA PARTITA IVA E PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE DELLA PARTITA IVA DALLA BANCA DATI DEI SOGGETTI PASSIVI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (ART.2)
E’ previsto il blocco delle compensazioni di crediti di operatori economici soggetti a provvedimenti di cessazione della partita IVA, nonché di provvedimenti di esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, da parte delle autorità.
Tale stretta opera a partire dalla data di notifica del provvedimento.
SLITTAMENTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (ART.17)
Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali (da effettuarsi il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno), se l’importo totale dell’imposta di bollo non supera il limite annuo di euro 1.000.
PROROGA DELLE COMPENSAZIONI DEI CREDITI COMMERCIALI E PROFESSIONALI MATURATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON CARTELLE ESATTORIALI (ART.37)
Riaperta per gli anni 2019 e 2020 la compensazione dei crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, con cartelle esattoriali affidate agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2019.
PREDISPOSIZIONE DELLE BOZZE DEI REGISTRI IVA, DELLE COMUNICAZIONI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA E DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (ART.16)
A partire dal 01 luglio 2020 l’AGENZIA DELLE ENTRATE metterà a disposizione, in un’apposita area riservata del sito suo sito internet, le bozze dei registri IVA e quelle delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.
A partire dalle operazioni IVA dell’anno 2021 l’AGENZIA DELLE ENTRATE metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA.
ESONERO DALL’INVIO DELLE FATTURE ELETTRONICHE PER PRESTAZIONI MEDICHE EFFETTUATE A SOGGETTI PRIVATI (ART.15)
E’ stato esteso al periodo d’imposta 2020 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, già previsto per il periodo d’imposta 2019, per le prestazioni sanitarie rese a soggetti privati.
MEMORIZZAZIONE DEI FILE CONTENENTI LE FATTURE ELETTRONICHE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (ART.14)
I file delle fatture elettroniche acquisiti dall’AGENZIA DELLE ENTRATE sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.
Tali file sono anche a disposizione della GUARDIA DI FINANZA.
BLOCCO DELLE SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI TRAMITE CARTE DI DEBITO E CARTE DI CREDITO (ART.23)
E’ stato soppresso l’articolo di legge che prevedeva delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti tramite carte di debito e carte di credito.
RILANCIO DEI PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (PIR) (ART.13-BIS)
Vengono rilanciati i piani individuali di risparmio (PIR) eliminando alcuni paletti previsti dalla normativa attuale.
In ciascun anno solare di durata del piano di risparmio a lungo termine, per almeno due terzi dell’anno stesso, le somme e i valori destinati al piano devono essere investiti almeno per il 70% del valore complessivo direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Del 70% sopra indicato il 25% del valore complessivo deve essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
Del 70% sopra indicato il 5% del valore complessivo deve essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEGLI UTILI DISTRIBUITI A SOCIETA’ SEMPLICI (ART.32-QUATER)
I dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.
Quindi gli utili distribuiti da società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione (e tutti gli altri soggetti indicati nell’art.73 comma 1 lettere a), b) e c) del TUIR) a società semplici sono:
- esclusi dal reddito per la percentuale del 95% del loro ammontare per la quota imputabile a soggetti tenuti all’applicazione dell’art.89 del TUIR;
- esclusi dalla formazione del reddito complessivo nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti, per la quota imputabile a soggetti tenuti all’applicazione dell’art.59 del TUIR;
- soggetti a tassazione separata del 26% per la quota imputabili alle persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate, non relative all’impresa.
CREDITO D’IMPOSTA PER I PAGAMENTI ELETTRONICI (ART.22)
Dal 01 luglio 2020 agli esercenti attività di impresa, arte o professioni è previsto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari.
Tale credito spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori privati, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare inferiore a 400.000 euro.
L’agevolazione sopra indicata si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui ai regolamenti UE.